Vantaggi Fiscali

Tutte le donazioni a favore di Noi Autismo e Disabilità Società Cooperativa Sociale sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati a Noi Autismo e Disabilità Società Cooperativa Sociale recanti la clausola “non trasferibile”, carte di credito, anche prepagate.

Noi Autismo e Disabilità Società Cooperativa Sociale è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), rientra rientra nelle disposizioni dettate dall’ art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.

Con riferimento ai contributi liberali di denaro Noi Autismo e Disabilità Società Cooperativa Sociale attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS.

Le norme di riferimento sono diverse a seconda che il soggetto erogante sia una persona fisica oppure un soggetto che produce reddito d’impresa. 

Agevolazioni fiscali Per le persone fisiche

  • Competono le detrazioni (dall’imposta lorda) del 19% dell’importo donato prevista dal comma 1.1 dell’articolo 15 del Tuir, se le erogazioni liberali (di importo non superiore a 2.065,83 euro) sono poste in essere da persone fisiche non titolari di partita Iva o da società semplici di cui all’articolo 5 del Tuir;

  • Tale detrazione compete, se il versamento delle erogazioni viene effettuato a mezzo banca o posta, utilizzando i sistemi di pagamento previsti dall’art.23 del Dlgs n.241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate,assegni bancari e circolari).

  • Ricordarsi di conservare sempre la ricevuta postale e/o bancaria della donazione.

  • In alternativa alla detrazione le persone fisiche che intendono effettuare erogazioni liberali in denaro nei confronti delle Onlus possono dedurre in sede di dichiarazione dei redditi dal proprio reddito, in base all’articolo 14 comma 1 del D.Lgs n.35/2005 conv. in legge n.80/2005

  • Per le imprese, società ed enti

  • Le agevolazioni fiscali per la donazione da parte di un’azienda e, per la donazione tra associazioni e, in generale, per le donazioni a onlus da società, sono regolate da questa disposizione.

  • Competono le deduzioni (dal reddito) previste dalla lettera h (Onlus) del comma 2 dell’articolo 100 del Tuir, se le erogazioni liberali (non superiori a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa) sono poste in essere da soggetti che producono reddito d’impresa e quindi tipicamente le persone fisiche titolari di partita Iva, le società di capitali. Per tale deduzione può essere effettuata senza eseguire particolari modalità.